Il biologo nutrizionista: competenze e giurisprudenza

biologo nutrizionista

Il biologo è un professionista, regolarmente iscritto all’Ordine nazionale dei Biologi, che tra le tante attività di competenza può svolgere anche la professione del biologo nutrizionista, ossia un esperto qualificato per la valutazione dei bisogni energetici dell’uomo in condizioni fisiologiche e in condizioni patologiche accertate, come previsto dalle vigenti leggi nazionali.

La legge n°396 del 24 Maggio 1967, all’art. 3 recita cosi:
Art. 3. OGGETTO DELLA PROFESSIONE
Formano oggetto della professione di biologo:

  1.  Classificazione e biologia degli animali e delle piante;
  2.  Valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante;
  3. Problemi di genetica dell’uomo, degli animali e delle piante;
  4. Identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell’uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
  5. Controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
  6. Identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
  7. Analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);
  8. Analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;
  9. Funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.
    L’elencazione di cui al presente articolo non limita l’esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti nell’albo, né‚ pregiudica quanto può formare oggetto dell’attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

Quindi il biologo nutrizionista è una figura riconosciuta dal sistema giuridico italiano

Il Consiglio di Stato inoltre con sentenza n° 6394/05 ha evidenziato che le competenze del biologo afferiscono ad una serie di atti ed attività, tra le quali: la prescrizione di diete, sia in funzione dei fabbisogni nutritivi sia in funzione delle intolleranze alimentari; l’elaborazione di diete sia a soggetti sani sia a soggetti in cui è stata diagnosticata una patologia; la prescrizione o il semplice consiglio o indicazione di integratori/supplementi alimentari e altri prodotti dietetici di libera vendita.

Si riporta inoltre la parte saliente del parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, Sezione Seconda, del 19 Dicembre 2009, concernete le “Competenze del Biologo in materia di nutrizione”: …..

  1. Mentre il Medico chirurgo può, ovviamente, prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, è corretto ritenere che il Biologo possa elaborare e determinare diete nei confronti sia dei soggetti sani, sia nei soggetti in cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisiopatologiche effettuate dal medico chirurgo.
  2. Il Biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio benessere, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzion.
  3. Il dietista, profilo professioanle dell’area tecnico-sanitaria individuato dal D.M 14 Settembre 1994, n.744, ex art.6, c.3 D.Lgs 502/92, opera nelle strutture del S.S.N in collaborazione con il medico ai fini della formulazione delle diete su prescrizione medica.

…. (Scarica il TESTO INTEGRALE del CSS)

Il Consiglio Superiore di Sanità, Sezione Seconda, chiamato nuovamente ad esprimersi il 12 Aprile 2011 (Scarica il NUOVO PARERE), ribadisce ciò che ha espresso con il precedente parere del 19 Dicembre 2009.